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Mangimi per gatti e cani nella Legislazione Europea

Prodotti e sottoprodotti di origine animale nel mangime sono un tema che spesso viene affrontato attraverso vari forum.  Vedendo nella composizione del cibo, in primo posto la dicitura: la carne e sottoprodotti di origine animale (di cui 4% pollo), molti pensano che ci sia carne di pollo. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità ... Questo cibo non contiene 4% di carne. Carne al massimo può essere in forma di un pollo morto da un giorno in quantità sconosciute o ciò che resta dalla carne nelle ossa pelate. Questi 4% significa che il 4% dei prodotti nel mangime è di pollo perché tutto il resto è la grande incognita. Nel mangime di pollo abbiamo: piume, zampe, becchi e altri scarti non idonei al consumo umano.

 

  So che non tutti credono in ciò che leggono su Internet, perciò tutto che leggerete adesso non sono le mie opinioni personali ma frammenti del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n ° 1069/2009 del 21 ottobre 2009, che stabilisce recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
  2. «prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
  3. «prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
  4. «animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;

  I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in tre categorie.

Categoria 1  "da incenerire"

Corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli degli animali seguenti:

  • animali sospettati di essere affetti da una TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili),
  • animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE,
  • animali da compagnia,
  • gli animali da giardino zoologico
  • animali da circo,
  • animali da laboratori impiegati per esperimenti,
  • fango raccolto nell’ambito del trattamento delle acque reflue di materiale specifico a rischio (MSR) Regolamento (UE) 1162/2015 della Commissione del 15 luglio 2015 che modifica la definizione di materiale specifico a rischio, (MSR) prodotti di origine animale contengono sostanze proibite.

Elenco dei materiali di Categoria 1

  • i rischi associati con il prione (TSE)
  • materiali specifici a rischio (MSR)
  • i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate o contenenti prodotti pericolosi per l'ambiente;
  • rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
  • miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Categoria 2 "Non destinato al consumo animale"

Il contenuto del tratto gastrointestinale dei mammiferi, fango dagli impianti di trasformazione dei materiali categoria 2 e 3, i prodotti contenenti residui vietati (ormoni, farmaci, coccidiostatici), altri sottoprodotti di origine animale non elencati nella categoria 1 e 3 comprese carcasse di bestiame.

  • -letame,
  • -contenuto del tubo digerente
  • -residui provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e mattatoi
  • -farmaci veterinari in eccesso rispetto al limite legale
  • -importati da paesi terzi o paesi dell'UE che non rispettano legislazione UE,
  • -animali morti,
  • -feti, ovociti, embrioni e sperma
  • -pollame morto nell’uovo;

Smaltimento e uso di materiali di categoria 1e2             

smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

  • direttamente, senza trasformazione preliminare;
  • dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione

utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici, compostati o trasformati in biogas (sempre.

dopo la sterilizzazione sotto pressione)

Categoria 3 "Non destinati al consumo umano"

I sottoprodotti derivati da animali ritenuti idonei al consumo umano, prodotti alimentari di origine animale tolti dal marcato, prodotti alimentari di origine animale non pericolosi per salute umana e di animali.

Carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali.

  • Le carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
    • Pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa sani, macellati in un macello;
    • Teste di pollame;
    • Setole di suini;
    • Piume;
    • Sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue;
  • Prodotti derivati dal pollame e conigli uccisi in aziende.
  • Fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte.
  • Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati a consumo umano per motivi commerciali.
  • Alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non destinati più all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali.
  • Sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti.
  • Animali acquatici e parti di tali animali.
  • Sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano.
  • Conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni.
  • Uova, compresi gusci d’uovo.
  • Pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali.
  • Invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali.
  • Animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha (lepri e conigli).
  • Pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.
  • Tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria.
  • Rifiuti di cucina e ristorazione

Smaltimento e uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati Categoria 3

Come delle categorie 1 e 2, utilizzato a fini di produrre dei mangimi per animali domestici e pure come fertilizzanti organici e compostati. Possibilità di utilizzare come combustibile, dopo l'elaborazione o senza l'elaborazione.

Restrizioni dell’uso

Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati: alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

Deroghe

In deroga agli articoli 13 e 14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di:

  • animali da giardino zoologico;
  • animali da circo;
  • rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;
  • animali da pelliccia;
  • animali selvatici;
  • cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;
  • cani e gatti in asili;
  • larve e vermi destinati a essere utilizzati come esche da pesca.

Come tutto questo incide nel mangime di cani e gatti?

I operatoti possono immettere sul mercato mangimi per animali da compagnia, a condizione che:

tali prodotti siano derivati:

  • da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);
  • nel caso di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c), fatte salve le condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 40, primo comma, lettera a); o
  • nel caso di alimenti per animali da compagnia crudi, da materiali di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii); e
  • garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali mediante trattamento sicuro in conformità dell’articolo 38, laddove la provenienza sicura in conformità dell’articolo 37 non garantisce un contenimento sufficiente.

Questi sono solo frammenti del Regolamento qui sotto troverete link al testo originale per essere in grado di leggere in modo più approfondito di tutte le sfumature.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/

Spero che dopo aver letto questo testo tutti convinti che nel mangime comprato da supermercato o discount ci sia la carne cambierà idea e capiranno che nutrono suoi animali di alimenti prodotti di rifiuti e spazzatura, da quale qualcuno vuole sbarazzarsi e altri la trasformano in alimenti per animali. Neanche prezzo di questo cibo è equivalente, soprattutto per gli ingredienti contenuti. Rifiuti di origine animale, grano o scarti vegetali valgono poco e spesso i produttori pagando per il fatto che una grande multinazionale ritira i loro scarti della produzione.

Nila



Aggiunto: 08-12-2016
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